STALKING CONDOMINIALE. VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.
Domanda:
Stalking condominiale con costanti vessazioni subiti da un soggetto per opera di un condomino. Cosa fare?
Risposta:
Vediamo cosa dice la legge.
Stalking condominiale – di cosa si tratta?
Con Stalking condominiale si identifica una circostanza in cui vi siano costanti vessazioni subiti da un soggetto per opera di un condomino.
Può accadere spesso di trovarsi di fronte a queste situazioni scomode, che tuttavia devono essere affrontate nella giusta maniera onde incorrere in eventuali responsabilità; invero, gli atti posti in essere da vicini di casa potrebbero astrattamente, stante la loro progressione sempre più grave, far scaturire una reazione sproporzionata da parte dell’altro condomino. Reazione che, purtroppo, costerà cara a quest’ultimo.
Stalking condominiale – la normativa di riferimento
In proposito, le condotte persecutorie assumono le caratteristiche di quelle astrattamente previste dall’art. 612-bis c.p. dopo una prima serie di condotte qualificabili come mere azioni di molestia o disturbo, integranti la forma meno gravosa di cui all’art. 660 c.p.
In merito alla sua “stigmatizzazione”, tale figura è stata consacrata con la sentenza numero 26878/2016: infatti, la Suprema Corte ha statuito che lo stalking venga perpetrato anche nei confronti dei propri condomini con un comportamento esasperante e tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.
Stalking condominiale – denuncia/querela anche solo per due condotte persecutorie
Si dovrà necessariamente procedere con il deposito di una denuncia-querela, con l’esposizione chiara di tutti i fatti riconducibili ricordando al reato di cui all’art. 612 bis c.p. Al riguardo, si rammenta che sono sufficienti due condotte persecutorie, commesse anche nella stessa giornata.
Sotto il profilo probatorio, la penale responsabilità dell’imputato può essere affermata anche solo a seguito delle dichiarazioni della persona offesa, una volta verificata la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità di quanto da lei esposto.
Oltre a ciò, è necessario provare anche che l’imputato abbia ovviamente cagionato le conseguenze psicologiche richieste dalla norma de quo.



