Supervisione psicologica del proprio figlio senza consenso

Supervisione psicologica del proprio figlio senza consenso

 


NECESSARIO IL CONSENSO DEI GENITORI PER LA SUPERVISIONE DEL PROPRIO FIGLIO DA PARTE DI UNO PSICOLOGO INCARICATO DAI DOCENTI. VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE.

Domanda:

L’attività di osservazione psicologica decisa dai docenti nei confronti del minore può essere fatta senza il consenso del genitore?

Risposta:

No, senza il consenso dei genitori costituisce violenza privata. Vediamo i dettagli nell’articolo.

Supervisione psicologica del proprio figlio senza consenso – violenza privata

Tale circostanza emerge da una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Pen., sez. V, 5 settembre 2017, n. 40291).

Il delitto di violenza privata, ex art. 610 c.p., tutela in generale l’interesse dello Stato a garantire ad ogni individuo la libertà morale, ossia la facoltà di autodeterminarsi spontaneamente, secondo autonomi processi motivazionali.

Supervisione psicologica del proprio figlio senza consenso – privazione delle libertà

L’elemento della violenza viene identificato “in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione”, potendo anche consistere “in una violenza ‘impropria’ che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione” (Cass. n. 11907/2010).

Inoltre, è interessante richiamare una pronuncia secondo la quale “integra il reato di violenza privata la condotta di chi, abusando della sua qualità di insegnante di sostegno ed approfittando dello stato di soggezione e di incapacità di un minore portatore di handicap, costringa questi, senza autorizzazione del genitore, a subire un taglio di capelli” (Cass. Pen., Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 13538).

L’approfittamento dello stato di soggezione del minore con handicap comporta un restringimento della potestà genitoriale del genitore, specialmente ove quest’ultimo si sia riservato di consultare un professionista nei momenti più opportuni, per non creare “ulteriori angosce” al minore.

Supervisione psicologica del proprio figlio senza consenso – La Suprema Corte e l’invasione della sfera personale

Ci si chiede allora se l’attività di osservazione psicologica decisa dai docenti nei confronti del minore abbia avuto un carattere incisivo della sfera psichica del bambino.

La Suprema Corte ha affermato sul punto che tale condotta costituisce di fatto una invasione della sfera personale dell’alunno e pertanto, ove non vi fosse il consenso da parte dei genitori, costituisce violenza privata ex art. 610 c.p.

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