Affidare ad estranei i risparmi di una vita. Rivolgersi a terzi per il proprio futuro pensionistico. Versare tutto il proprio stipendio in una struttura bancaria. Esplicitata in questi termini, ognuna di queste azioni è in grado di spaventare e preoccupare anche il risparmiatore con più esperienza.
Dai recenti scandali che hanno colpito le banche per fatti dai quali sono derivati in genti danni ai risparmiatori riguardanti l’acquisto di prodotti finanziari, nascono numerosi dubbi da parte degli stessi se poter essere considerati consumatori ed invocare la tutela del Codice del Consumo e se le azioni collettive si possano promuovere in alternativa o ad adiuvandum a quelle individuali.
I risparmiatori/investitori secondo la Cassazione possono essere qualificati consumatori e conseguentemente a loro può essere applicata la disciplina normativa a loro tutela di cui al Codice del Consumo D. lg 205 del 2006. Infatti i contratti d’intermediazione finanziaria rientrano nell’ampio genus delle prestazioni di servizi e più specificamente nella categoria dei servizi finanziari, disciplinati dall’art. 1469 bis, IV e V comma, c.c., i quali derogano al regime di recesso del professionista ed alla modulazione dello ius variandi.
L’art. 33 del codice del consumo prende in esame lo ius variandi e l’art. 67 i contratti assoggettati al regime giuridico stabilito dalla Sezione IV bis dedicata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, in cui la lettera b viene riservata ai servizi finanziari, tra i quali vengono annoverati tutti i servizi di natura bancaria, creditizia , di pagamento e d’investimento.
L’inclusione dei contratti di negoziazione di titoli nell’ambito della tutela consumeristica consente di ritenere applicabile ad essi anche la tutela collettiva prevista dal Codice del Consumo e, con l’introduzione della class action, si è assistito ad un incremento dell’incidenza delle azioni collettive come primario strumento di tutela per la categoria dei consumatori.
Ai casi di acquisto da parte dei risparmiatori di obbligazioni di società e/o banche in crisi, inconsapevoli del rischio assunto con l’acquisto, si applica la l. n. 218 del 1998, che amplia la tutela collettiva aggiungendo alla tutela inibitoria di cui all’art. 1469 sexies c.c., la tutela conformativa, volta ad adottare misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, e consentendo alle associazioni dei consumatori, di richiedere anche la modifica o l’adozione di comportamenti idonei a ripristinare la lesione dei diritti dei consumatori.
Rimane salvo il diritto del consumatore di svolgere azione individuale per ottenere il risarcimento del danno. Il rapporto tra la tutela individuale e quella collettiva è disciplinato dagli artt. 140 e 140 bis codice del consumo, secondo i quali i consumatori che non hanno aderito preventivamente all’azione di classe o non sono intervenuti successivamente non subiscono alcuna limitazione al loro diritto di proporre azioni individuali anche aventi il medesimo oggetto dell’azione di classe.
Inoltre vi può essere un intervento dell’associazione ad adiuvandum nella tutela dei diritti dei singoli consumatori, in cui la trasformazione delle singole lesioni denunciate in una dimensione collettiva costituisce il nucleo della funzione delle associazioni in virtù dell’insufficienza ed inadeguatezza delle risposte individuali sia in fase giudiziale che stragiudiziale (artt. 2 e 139 codice del consumo).
Non bisogna infatti dimenticare il riconoscimento a livello costituzionale dell’associazionismo (art. 18 Cost.), a livello europeo (art. 12 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e la garanzia della protezione elevata per i consumatori a sempre in ambito europeo.
La Suprema Corte sul punto si è pronunciata affermando che le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad intervenire nel giudizio instaurato da un consumatore a tutela di interessi collettivi, al fine di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi di interessi dei consumatori, senza precludere delle azioni individuali dei danneggiati dalle medesime violazioni (Cass. Sez. III Civ. n. 15535 /2005).
Dunque a giustificare l’intervento ad adiuvandum dell’associazione è sufficiente che l’interesse dell’interveniente sia fondato sull’efficacia riflessa del giudicato, purché che essa abbia come scopo sociale il raggiungimento del medesimo obiettivo, ossia la rimozione della violazione delle norme lesive dei diritti dei consumatori ed il riconoscimento dei loro diritti economici, che si intende perseguire con l’azione individuale. Il presupposto è dunque la finalità istituzionale degli enti in questione che è costituita dalla promozione, la protezione e la tutela giurisdizionale di diritti non propri ma di categorie di soggetti che intendono essere rappresentati nelle azioni collettive e sostenuti nelle azioni individuali proprio dalle associazioni.
La Corte Suprema ha affermato che il diritto delle associazioni d’intervenire nei giudizi individuali costituisce un corollario della conservazione del diritto individuale d’azione anche dopo la proposizione di azioni collettive ed in virtù della disciplina introdotta con la l. n. 218 del 1998 (Ordinanza interlocutoria n. 3323 del 19/2/2016).



